La nuova direttiva 2013/35/UE (EMF) , recepita in Italia col DLgs 159/2016, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – campi elettromagnetici – tratta tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici per assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore e per creare per tutti i lavoratori nell’Unione Europea una piattaforma minima di protezione.
Per proteggere i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici è necessario effettuare un’efficace ed efficiente valutazione dei rischi, spiega la Direttiva. Rischi diversi raggruppati in un modo semplice, con una graduazione, facendo riferimento a un certo numero di indicatori e di situazioni standard.
Aiutiamo il datore di lavoro nella misura e valutazione del rischio con il nostro intervento.
Gli effetti indesiderati sul corpo umano dipendono dalla frequenza del campo elettromagnetico o della radiazione cui esso è esposto. È quindi opportuno che i sistemi di limitazione dell’esposizione dipendano da modelli di frequenza e di esposizione, per proteggere adeguatamente i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.
La riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l’applicazione di misure preventive fin dalla progettazione delle postazioni di lavoro, nonché dando la priorità al momento della scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, alla riduzione dei rischi alla fonte.
Per migliorare la sicurezza e proteggere la salute dei lavoratori è utile essere aggiornati sui progressi tecnici e le conoscenze scientifiche sui rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
Nell’articolo 2 ci sono un po’ di definizioni utili:
a) «campi elettromagnetici», campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;
b) «effetti biofisici diretti», effetti provocati direttamente nel corpo umano dalla presenza di un campo elettromagnetico, tra cui:
i) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti attraverso l’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nel tessuto;
ii) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi od organi sensoriali. Questi effetti possono essere dannosi per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi temporanei quali vertigini o fosfeni che possono generare disturbi temporanei o influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e che pertanto possono influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di lavorare in modo sicuro (rischi per la sicurezza); nonché
iii) correnti attraverso gli arti;
c) «effetti indiretti», effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico che possono divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute, quali:
i) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo);
ii) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici;
iii) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
iv) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; nonché
v) correnti di contatto;
d) «valori limite di esposizione (VLE)», valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti;
e) «VLE relativi agli effetti sanitari», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;
f) «VLE relativi agli effetti sensoriali», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali;
g) «livelli di azione (LA)», livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva.
Nell’allegato II si usa la seguente terminologia in materia di livelli di azione:
i) per i campi elettrici, per «LA inferiori» e «LA superiori» s’intendono i livelli connessi a misure specifiche di protezione o prevenzione stabilite nella presente direttiva, nonché
ii) per i campi magnetici, per «LA inferiori» s’intendono i livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per «LA superiori» i livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.
Come si valuta se è necessario misurare il rischio campi elettromagnetici, detti anche EMF?
- Mappando le attività o i processi produttivi e le sorgenti
- Valutando i livelli di esposizione, che confrontiamo con i limiti di legge e insieme al datore di lavoro decidiamo quali azioni correttive prendere.
Eseguiamo le misure con apparecchiature certificate, adatte alla frequenza da esaminare e secondo le procedure stabilite dagli standard di riferimento.
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