introdotto dall’articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
1. Legge n. 8 del 28/02/2020
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. — (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe)
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche. in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza. 2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1. 3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche. 4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
2. La comunicazione del datore di lavoro all’INAIL
L'INAIL ha dato le indicazioni 2.1 e 2.2 relativamente a termini, modalità e contenuto della comunicazione che sostituiscono quelle di pari argomento riportate ai punti 1 e 2 del parere legale del 10/03/2020.
La comunicazione, da parte dei datori di lavoro, del nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra avverrà, a regime, tramite l’applicativo CIVA.
Nelle more dell’implementazione di appositi servizi all’interno di CIVA –l’applicativo messo a disposizione da Inail per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica e che costituisce anche archivio delle attrezzature e degli impianti-, i datori di lavoro che abbiano fatto eseguire la verifica dal 31 dicembre 2019 devono comunicare via PEC alle UOT territorialmente competenti il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche utilizzando il modello reperibile sul sito istituzionale al seguente link https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-impianti-messi-a-terra-mod-comunicazione.pdf?section=atti-e-documenti .
L’obbligo per i datori di lavoro di comunicare all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche periodiche di cui all’art. 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1 del DPR 462/2001 è stato introdotto dall’articolo 36 del decreto-legge 162 del 2019, entrato in vigore il 31 dicembre 2019 e, pertanto, riguarda esclusivamente le verifiche periodiche eseguite dal 31 dicembre 2019.
L’obbligo di comunicazione copre soltanto le verifiche ordinarie, di cui al primo comma degli artt. 4 e 6; sono, pertanto, escluse le verifiche straordinarie di cui all’art. 7. Vanno comunicati gli incarichi conferiti o rinnovati a partire dal 31 dicembre 2019 e quelli, anteriori a tale data, aventi ad oggetto più verifiche da eseguire periodicamente (vedi punto 10).
L’organismo incaricato della verifica non ha alcun onere né potere di controllo in ordine a tale adempimento, sia perché non gli è conferito dalla norma, sia perché il DDL potrebbe effettuarlo dopo l’effettuazione della verifica (ricordando che non è tenuto ad osservare un termine preciso, come esposto al paragrafo 1).
3. Il tariffario ISPESL del 2005
Le tariffe individuate dal decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.165 del 18/07/2005 - Suppl. Ordinario n. 125) non hanno subito modificazioni.
Il terzo comma dell’art. 7 bis dispone che la quota del 5% va computata sulle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 4, cioè quello emesso dal Presidente dell’ISPESL il 7 luglio 2005. Entrambi i commi fanno riferimento al tariffario ISPESL, senza alcuna limitazione o distinzione. Ne consegue, fino a diversa disposizione, l’applicabilità integrale di esso, anche per le parti relative alle trasferte ed al tempo, previste dalle Condizioni Generali della tariffa, che andranno esposte, in apposita voce, nella parcella presentata al cliente e preferibilmente specificate nei loro componenti: esse andranno calcolate in modo da gravare il meno possibile sull’utente, limitandosi a quanto effettivamente necessario all’espletamento dell’incarico. L’ultimo comma dell’art. 7 bis non si limita ad indicare le predette tariffe come mera base di calcolo, ma dispone che esse vadano “applicate” dall’organismo, cioè debbano costituire il reale corrispettivo per la sua prestazione. Non è quindi consentito chiedere all’utente un compenso più elevato, elaborato su base diversa e poi usare il tariffario unicamente per computare la quota spettante all’INAIL. In senso opposto, non risultano margini neppure per la concessione di eventuali sconti, che riducendo il compenso, diminuirebbero l’entrata dell’INAIL. Il tariffario costituisce un punto nodale della riforma, proprio perché consente introiti prevedibili a vantaggio dell’Istituto, senza oscillazioni per aumenti o prezzi di favore.
se dovuto si espone una tantum a seconda distanza e ore oppure tante volte quanto sono i giorni/accessi concordati/eseguiti;
- sull'esposizione del rimborso spese, vale quanto esposto al paragrafo 6 (Fatturazione): in sostanza, si espone un'unica voce, specificandone le componenti. Quindi, se ci sono state più trasferte, inserire all'apposita voce la somma finale delle ore, dandone specifico riepilogo. L'importante è che il totale sia esatto: se, poi, l'utente non ha interesse ad un'esauriente specifica, la si può omettere.
Il rimborso spese, per la propria natura, non è soggetto al contributo del 5% ad INAIL; è invece soggetto ad iva, come previsto dal tariffario.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 bis del DPR 462/01, UN.I.O.N., dandone tempestiva comunicazione al MiSE – MLPS- INAIL, ha fornito agli Organismi associati indicazioni, che sono tenuti ad applicare ai sensi del DPR 462/01 come modificato dal DL 162/19, che risultano di pacifica e immediata applicazione in attinenza ai principi del Decreto 7 luglio 2005, "Tariffario ISPESL", per una prima applicazione del Tariffario ISPESL 2005, e riportate al Capitolo “Tariffario”, anche in considerazione dei pareri di seguito riportati.
4. Verifiche non contemplate dalla tariffa
L’art. 7 bis, ultimo comma, stabilisce chiaramente l’applicazione, anche alle verifiche di cui all’art. 6, comma 4 (luoghi con pericolo di esplosione), del tariffario ISPESL in vigore, che però non contempla tale tipologia. In attesa che il legislatore ponga rimedio alla lacuna e rammentato che l’art. 7 bis è vigente in ogni sua parte, l’unica soluzione oggi conforme al testo della norma per queste ipotesi e per le altre non previste da specifiche voci tariffarie (ad esempio, studi medici) è quella dell’applicazione della tariffa oraria di € 93,00, prevista al punto 10) delle citate Condizioni Generali della tariffa, sul cui importo totale si calcolerà la quota 5%.
Le motivazioni sono riportate al capitolo Tariffario.
- per quanto non previsto in tariffario, vale quanto esposto al paragrafo 4.1: ogni prestazione non contemplata in tariffa, va calcolata ad ore.
- per quanto concerne giorni ed orari particolari, non esistono alternative alle ordinarie voci di tariffa. Il punto può essere sollevato in sede di consultazioni per la revisione del tariffario;
UNION nella nota inviata a MiSE, MLPS e INAIL ha comunicato che applicherà nelle situazioni descritte al presente punto la tariffa oraria, in analogia con quanto indicato al punto 4.1.
5. Corrispettivi soggetti al prelievo del 5%
L’art. 7 bis non precisa né quando, né come si debba pagare. Certamente l’INAIL, (o ciascuna sede per proprio conto) si affretterà, ove non l’abbia già fatto, a comunicare le coordinate di versamento, ma ne resta indeterminata la scadenza.
indipendentemente dal fatto che la verifica sia già stata eseguita o meno, e per i quali restano validi i compensi in essi concordati?
- anche il quesito di cui all'ultimo punto dovrebbe trovare risposta al paragrafo 10, secondo cui il fatto che le prestazioni siano state o meno eseguite, in tutto o in parte, è irrilevante, poiché l'unico elemento cui riferirsi è la data di conclusione del contratto, prima o dopo il 31 gennaio 2019: il tariffario ISPESL ed il contributo del 5% si applicano solo ai contratti stipulati dopo tale data.
Specifiche indicazioni al riguardo potranno essere fornite soltanto successivamente all’emanazione di indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
6. Fatturazione
La quota del 5%, fatturata dall'Organismo Abilitato all'attività produttiva oggetto della verifica, destinata ad INAIL (ai sensi del DPR 462/01, art. 7-bis, comma 3), essendo l'importo ''fuori campo iva ", nel rispetto della specifica risposta ad interpello, fornita dall'Agenzia delle Entrate alla stessa INAIL, con riferimento alla identica quota prevista dal MLPS (DI 11/4/2011, art. 3, comma 2, lett. c).
7 Sanzioni
Ad oggi non è prevista alcuna specifica sanzione per l’applicazione di tariffe diverse da quelle ISPESL o per il mancato versamento della quota, ma non è escluso che tali aspetti vengano verificati da Accredia durante i controlli da essa compiuti, con evidente rischio per l’organismo inadempiente; inoltre, i prezzi difformi da quelli introdotti dall’art. 7 bis sono contestabili dall’utente, che potrebbe anche agire in giudizio per il rispetto della normativa e/o rifiutarne il pagamento.
8. Contratti
In difetto di specifica previsione, la legge dispone solo per l’avvenire, cioè per i contratti nuovi o da rinnovare, senza effetto retroattivo (art. 11 disposizioni sulla legge in generale): ciò vale anche per l’art. 7 bis, che non prevede effetto retroattivo. Al riguardo, occorre però distinguere tra contratti ad esecuzione istantanea (immediata o differita) e contratti di durata (ad esecuzione continuativa o periodica), secondo le diverse ipotesi appresso previste:
- i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2019, aventi ad oggetto una singola verifica, indipendentemente dal fatto che essa sia stata già eseguita o meno, restano validi con i compensi in essi concordati, trattandosi di contratti ad esecuzione istantanea, che si esauriscono, per ciascuna parte, con una singola prestazione (verifica e pagamento), anche se ancora da eseguire. L’eventuale rinnovo automatico da essi previsto non troverà applicazione, in quanto contrasterebbe sostanzialmente con la riforma; alla scadenza, dopo l’esecuzione della verifica, tali contratti andranno quindi rinegoziati sulla base della nuova normativa.
R: un contratto avente ad oggetto un'unica prestazione/controprestazione, appartiene ai contratti ad esecuzione istantanea, anche se rinnovabile tacitamente, salva emissione di diverse direttive ministeriali; nel 2020 eseguirà la verifica alle condizioni economiche pattuite, mentre i successivi rinnovi dovranno prevedere l'adeguamento alle disposizioni dell'art. 7 bis. - i contratti di durata, che prevedono una serie di verifiche entro un prestabilito arco di tempo o a tempo indeterminato, anche anteriori al 31 dicembre 2019, vanno invece fin d’ora adeguati alla nuova normativa, in quanto aventi ad oggetto diverse prestazioni ad intervalli periodici (più verifiche e più pagamenti). La soluzione più semplice consiste nell’inserire nel contratto una modifica firmata da entrambe le parti con la quale, preso atto dell’introduzione dell’art. 7 bis nel D.P.R. 462/01, il compenso viene determinato con espresso riferimento alle tariffe da esso previste; - con specifico riferimento all’art. 1339 c.c., che dispone la sostituzione automatica, nei contratti, delle clausole contrastanti con la legge, può essere richiamata la distinzione ora proposta. Perciò, se anteriormente al 31 dicembre 2019 sia stato stipulato un contratto che preveda l’esecuzione di una serie di verifiche e le parti non abbiano spontaneamente provveduto ad adeguare la disciplina contrattuale alla nuova normativa, essa dovrà considerarsi automaticamente applicabile, ai sensi dell’art. 1339 c.c. citato. Per contro, l’art. 1339 c.c. non muta le condizioni economiche di un contratto stipulato anteriormente al 31 dicembre 2019, avente ad oggetto una singola verifica (già eseguita o ancora da eseguire). Ma, laddove tale contratto si rinnovi automaticamente senza che le parti provvedano ad adeguarlo alla nuova normativa, la tariffa da essa prevista si sostituirebbe, ex art. 1339 c.c., a quella contrattualmente stabilita;
- s’intende che per gli incarichi conferiti a partire dal 31 dicembre 2019, diviene irrilevante la distinzione tra contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata, dovendo tutti applicare l’art. 7 bis.
9. Gare d’appalto
- circa le gare di appalto, l'affidamento di lavori e servizi pubblici è regolato dal codice degli appalti (D. Lgs. 50/16), un corpus specifico di norme, non toccato dall'art. 7 bis. Può darsi che i bandi dal 2020 in avanti (o alcuni di essi) assumano come prezzo base il tariffario, ma ritengo che tale scelta non sia vincolata; ad ogni modo, non credo possa costituire argomento della mia guida, visto che ogni singola nuova gara indicherà i propri riferimenti di prezzo e, ad oggi, non vedo motivi per impugnare quelle che adottino criteri diversi, rispetto al 7 bis.
- per le gare già aggiudicate, vale quanto argomentato al paragrafo 10, dove escludo che la controparte contrattuale, pubblica o privata, possa chiedere modifiche alle condizioni contrattualmente stabilite ante 31 dicembre 2019;
10. Organismi di ispezione
No. A seguito dell’implementazione dei servizi nel portale CIVA i datori di lavoro troveranno un menù a tendina dal quale selezionare, tra gli organismi di ispezione abilitati dal Ministero dello sviluppo economico, il nominativo del soggetto incaricato della verifica periodica.
11. La comunicazione del nominativo dell’organismo
La comunicazione del datore di lavoro di cui all’art. 7 bis, comma 2, del DPR 462/2001 non è sostitutiva della denuncia di impianto di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto e, pertanto, il datore di lavoro che non abbia mai inviato la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, deve preliminarmente provvedere a denunciare l’impianto ai sensi del citato art. 2, comma 2, inviando la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore all’Inail ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
11.1 La dichiarazione di conformità da inviare all’INAIL, ASL/ARPA
Premesso che INAIL con il documento del 22/05/2012 “DPR 462/01 - Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra”, al punto 6 “Modalità di trasmissione della dichiarazione di conformità dell'impianto”, chiarisce che:
“il controllo della completezza formale delle dichiarazioni di conformità ricevute rientra nei compiti dell’Istituto ai fini dell’ammissibilità della denuncia come atto omologativo dell’impianto, pertanto, in caso di dichiarazioni incomplete, il Dipartimento territoriale ricevente, a seguito dell’immatricolazione della pratica, provvederà a dare comunicazione scritta all’utente delle irregolarità riscontrate precisando che lo stesso atto non può essere considerato valido.”
A tal fine, confrontati i riferimenti legislativi, costituiti dal DM 37/08 per la dichiarazione di conformità e dal DPR 462/01 per la comunicazione di messa in esercizio e la comunicazione del nominativo dell’organismo incaricato e le precisazioni di INAIL con i faqs riportati ai punti 2.1 e 2.2
UN.I.O.N. ha predisposto un documento “DICO_art2comma2_462 ”, che guida il Datore di Lavoro a individuare correttamente la dichiarazione di conformità da inviare all’INAIL e all’ASL/ARPA ai fini della comunicazione di messa in esercizio stabilita dall’art. 2 comma 2 del DR 462/01 e all’Organismo Abilitato di controllare la presenza di un documento valido.
A sintesi delle considerazioni è stato preparato uno schema di immediata lettura, che di seguito si riporta, utile ad individuare i comportamenti corretti da tenere per ottemperare agli obblighi che le disposizioni legislative in materia pongono in capo ai soggetti coinvolti, sia ai fini della comunicazione di messa in esercizio degli “Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche” prevista dall’art. 2 comma 2 , sia ai fini della comunicazione prevista dall’art. 7 bis comma 2
Analoghe considerazioni si possono svolgere per “Impianti in luoghi con pericolo di esplosione” - art. 5 comma 3.
12. Come trasmettere il verbale della verifica periodica
Lo sviluppo della banca dati non può che avvenire successivamente all’emanazione di indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza, al fine dell’individuazione dei relativi requisiti essenziali, pertanto, allo stato, nessun adempimento è richiesto all’utenza.
13. Tariffario
Nella comunicazione UNION al MiSE – MLPS- INAIL del 25/02/20 sulle tariffe di pacifica e immediata applicazione si precisa che: per quanto non previsto in tariffario, ogni prestazione non contemplata in tariffa, va calcolata ad ore.
13.1 Tariffe suddivise per Aree Direttiva MAP 11/03/2002
• Per le verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, l'Organismo Abilitato applica:
• le specifiche tariffe indicate a pagina 36 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005 (codici tariffa 6210 ÷ 6290).
• in presenza di impianti di protezione con LPS interno, fermo restando il minimale rappresentato dal codice tariffa corrispondente al tipo di impianto installato, il prezzoorario con codice tariffa n. 10, indicato a pagina 6 del tariffario di cui al richiamato Decreto 7 luglio 2005
• Per le verifiche degli impianti elettrici di messa a terra, DPR 462/01, l'Organismo Abilitato applica:
• le specifiche tariffe indicate a pagina 36 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005 (codici tariffa 6310 ÷ 6430).
• Per gli impianti di potenza > 1000 kW, fermo restando il minimale indicato nelle tariffe stesse, il prezzo orario con codice tariffa n. 10, indicato a pagina 6 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005.
• Per i locali medici, fermo restando il minimale rappresentato dal codice tariffa corrispondente alla potenza installata, il prezzo-orario con codice tariffa n. 10, indicato a pagina 6 del tariffario di cui al succitato Decreto 7 luglio 2005.
I locali medici non sono espressamente previsti in tariffario ISPESL 2005 in quanto le verifiche in capo ad ISPESL sono a campione, con un campione deciso dallo stesso Ente, seppure in accordo con ASL/ARPA. La loro eventuale esecuzione, non rivestendo il carattere della periodicità, non incide significativamente sull’operatività dell’Ente e sul tariffario che per le voci di interesse e per sua natura non considera prestazioni ripetitive.
Diversamente ASL/ARPA che effettuano verifiche periodiche nei loro tariffari prevedono voci specifiche per le diverse tipologie di locali medici, che prevedendo per gli impianti di messa a terra soluzioni tecnologiche diverse tra loro e molto diverse rispetto a quelle per ambienti ordinari, richiedono maggior impegno di personale e strumentazione dedicata, e quindi costi di esecuzione differenti.
• Per le verifiche degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, l'Organismo Abilitato applica:
• la tariffa oraria con codice tariffa n. 10, indicata a pagina 6 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005.
• Per qualunque verifica, quando la richiesta dal datore di lavoro rileva una modalità di esecuzione del servizio in giorni e/o orari diversi dai lavorativi, l'Organismo Abilitato applica:
• la tariffa oraria con codice tariffa n. 10, indicata a pagina 6 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005.
• Per qualsivoglia verifica, il cui contratto è stato stipulato dopo il 31/12/2019 l'Organismo Abilitato applica:
• il "rimborso spese" (tariffa arrotondata per difetto) cosi come indicato all'inizio di pagina 7 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005 (codici tariffa 80 -e- 210).